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REGOLAMENTO REACH |
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Gentile
Cliente, Il
Regolamento REACH 1907/2006 concernente
la Registrazione, la Valutazione e l'Autorizzazione delle sostanze
chimiche e' entrato in vigore il 1' giugno 2007. In
accordo alle disposizioni del REACH, chi produce o chi importa da Paesi
extra UE una sostanza in quanto tale o contenuta in un preparato, in
quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno, avra'
l’obbligo di "registrarla" presso l’Agenzia Europea delle
Sostanze Chimiche. -
per le
sostanze comprese nell’Allegato IV la disponibilità di dati e' sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a
causa delle loro proprietà intrinseche. -
per le
sostanze comprese nell’Allegato V la registrazione e' considerata non
opportuna o non necessaria. Il
28 Ottobre 2008 e' stata
pubblicata dall’ECHA
(Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) la prima “Candidate
List” delle sostanze molto pericolose. Si tratta di 15
sostanze la cui pubblicazione fa gia' scattare alcuni obblighi per le
Imprese che riguardano le sostanze in quanto tali, le sostanze nei
preparati e le sostanze negli articoli. -
Sostanze.
Dal 28
Ottobre 2008 i fornitori E.U. e E.E.A. (Area Economica Europea:
Norvegia, Islanda e Liechtenstein) di una sostanza hanno l’obbligo di
fornire ai loro clienti una scheda dati sicurezza se la sostanza risulta
inclusa nella “Candidate List”, se non gia' prevista ai sensi
normativi (art.31.1) -
Preparati.
Dal 28 Ottobre 2008, i fornitori EU. E.E.A.
di un preparato, non classificato come pericoloso, in accordo
alla Direttiva 1999/45/EC, hanno l’obbligo di trasmettere al
destinatario del preparato, su sua richiesta, una scheda dati di
sicurezza se il preparato contiene almeno una sostanza presente nella
“Candidate List” e in concentrazione individuale pari o superiore
all’0,1% (p/p) per i preparati non gassosi e pari a o superiore allo
0,2% in volume per i preparati gassosi, se non gia' previsto ai sensi
normativi (art.31.1) -
Articoli.
Dal 28 Ottobre 2008 i fornitori di articoli E.U. e E.E.A. che contengono
sostanze presenti nella “Candidate List” in una concentrazione
superiore allo 0,1% (peso/peso) devono fornire informazioni sufficienti,
in loro possesso, al destinatario dell’articolo e, su richiesta al
consumatore entro 45 giorni dalla richiesta. Le informazioni fornite
devono essere sufficienti a consentire la sicurezza d’uso
dell’articolo e comprendenti almeno il nome della sostanza (art.33) Inoltre
a partire dal 1' Dicembre 2011 tutti i fabbricanti o importatori di
articoli contenenti almeno una delle sostanze della “Candidate List”
dovranno notificarla all’Agenzia ECHA nel caso in cui la sua
concentrazione superi lo 0,1% (peso/peso) e la quantita' annua sia
superiore ad 1 tonnellata.
MIKROPLA
S.r.l. |
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REACH REGULATION |
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Dear
Customer,
Specifically
these relate to the attached substances exempted from registration
because: -
for substances included in Annex IV, the availability of data is
sufficient to consider them capable of posing a minimal risk because of
their intrinsic properties. -
for substances included in Annex V to the registration is deemed
inappropriate or unnecessary. On
28 October 2008 was published
by ECHA
(European Agency for Chemical Substances), the first "Candidate
List" of highly dangerous substances. These 15 substances
whose publication is already taking a number of obligations for
Enterprise related to substances on its own, substances in preparations
and substances in articles. -
-
Substances. From 28 October 2008, E.U. and E.E.A. (European
Economic Area: Norway, Iceland and Liechtenstein) suppliers of a
substance are required to provide their customers with a safety data
sheet showing the substance included in the "Candidate List",
if not already provided for under legislation (art.31.1) -
Articles.
From 28 October 2008 providers of articles E.U. and E.E.A. containing
substances on the "Candidate List" in a concentration higher
than 0.1% (w / w) should provide sufficient information in their
possession, the recipient of the article and, upon request to the
consumer within 45 days of the request. The information provided must be
sufficient to allow the safe use of the article and comprising at least
the name of the substance (art.33) And,
from the date of 1 December 2011 all manufacturers or importers of
articles containing at least one of the substances of the
"Candidate List" will have to notify ECHA when its
concentration exceeds 0.1% (weight / weight) and the annual amount
exceeds 1 ton. |